Sentenza 189/1987 (ECLI:IT:COST:1987:189)
Massima numero 4302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  21/05/1987;  Decisione del  21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4303


Titolo
SENT. 189/87 A. BANDIERA - ESTERA - ESPOSIZIONE IN PUBBLICO - DIVIETO - ESPOSIZIONE SUBORDINATA A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA LOCALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Con l'avvento della democrazia costituzionale, e mutato il significato della bandiera (sia nazionale, sia estera), e` venuta meno la giustificazione del divieto d'esposizione di bandiere estere posto dal legislatore del 1929, in ragione di concezioni generali e valori, ben diversi dagli attuali, all'epoca imperanti; divieto che si risolve - oggi - in una irrazionale discriminazione fra quanti (minoranze etniche, gruppi intermedi) intendano esprimere la propria identita` attraverso segni e bandiere corrispondenti a quelle di Stati esteri e quanti possono,invece, liberamente manifestare o caratterizzare la propria identita` con simboli, emblemi e bandiere che non s'identificano con bandiere di Stati esteri.Tanto piu` che la generale liceita` dell'esposizione in pubblico di bandiere estere non escluderebbe un eventuale divieto che, di volta in volta, l'autorita` istituzionale competente (e non l'autorita` politica) ponesse, a causa di eccezionali ragioni di ordine pubblico o di carattere internazionale. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 6 Cost., l'art. 1 della l. 24 giugno 1929 n. 1085 nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorita` politiche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte