Sentenza 189/1987 (ECLI:IT:COST:1987:189)
Massima numero 4303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4302
Titolo
SENT. 189/87 B. BANDIERA - ESTERA - ESPOSIZIONE IN PUBBLICO - DIVIETO IN DIFETTO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA LOCALE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 189/87 B. BANDIERA - ESTERA - ESPOSIZIONE IN PUBBLICO - DIVIETO IN DIFETTO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA LOCALE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' del tutto sproporzionata e manifestamente irrazionale la previsione di una sanzione penale per la trasgressione al divieto di esposizione, in pubblico, di bandiera estera senza autorizzazione delle autorita` politiche locali. Essa non risponde ad alcuna 'ratio incriminandi' - anche in relazione al profilo di eventuale tutela dello Stato estero, rappresentato dalla bandiera esposta (tutela assicurata gia` attraverso l'incriminazione per vilipendio alla bandiera sub artt. 299 e 300 cod. pen.) - e, in quanto fa dipendere la punibilita` del fatto dall'assoluta discrezionalita` dell'autorizzazione dell'autorita`, determina una discriminazione irrazionale tra soggetti non autorizzati rispetto a quelli autorizzati. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della l. 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto di esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorita` politiche locali, di bandiere estere.
E' del tutto sproporzionata e manifestamente irrazionale la previsione di una sanzione penale per la trasgressione al divieto di esposizione, in pubblico, di bandiera estera senza autorizzazione delle autorita` politiche locali. Essa non risponde ad alcuna 'ratio incriminandi' - anche in relazione al profilo di eventuale tutela dello Stato estero, rappresentato dalla bandiera esposta (tutela assicurata gia` attraverso l'incriminazione per vilipendio alla bandiera sub artt. 299 e 300 cod. pen.) - e, in quanto fa dipendere la punibilita` del fatto dall'assoluta discrezionalita` dell'autorizzazione dell'autorita`, determina una discriminazione irrazionale tra soggetti non autorizzati rispetto a quelli autorizzati. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della l. 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto di esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorita` politiche locali, di bandiere estere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte