Sentenza 190/1987 (ECLI:IT:COST:1987:190)
Massima numero 4304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  21/05/1987;  Decisione del  21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4305  4306  4307


Titolo
SENT. 190/87 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OCCUPAZIONE GIOVANILE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSINALE DEI LAVORATORI - QUOTA DI FINANZIAMENTI SPETTANTE ALLE REGIONI - VINCOLO DI DESTINAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
L'abrogazione della norma statale impugnata comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale. (Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. e relativa all'art. 21, d.l. 6 luglio 1978 n. 351, conv. nella L. 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui introduce, nella L. n. 285 del 1977, l'art. 26-bis, comma quinto, facente obbligo alle Regioni di destinare in via primaria a determinate attivita` la quota di finanziamenti del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad esse spettante).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte