Sentenza 190/1987 (ECLI:IT:COST:1987:190)
Massima numero 4305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  21/05/1987;  Decisione del  21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4304  4306  4307


Titolo
SENT. 190/87 B. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OCCUPAZIONE GIOVANILE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - ATTRIBUZIONE AD ORGANI STATALI (COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella legislazione degli anni 1977 e 1978, l'attivita` di formazione professionale, pur se finalizzata a realizzare l'occupazione giovanile, si inseriva in un contesto di programmazione regionale e di esecuzione facente capo, direttamente o indirettamente, alle Regioni, ed era caratterizzata dalla coesistenza di corsi di formazione, direttamente organizzati dalle Regioni, con contratti di formazione e lavoro gestiti da organi statali a composizione mista, quali le Commissioni regionali per l'impiego, il cui intervento trovava adeguata giustificazione nella finalita` perseguita con tale tipo di contratti: i quali, interessando settori di specifica competenza statale (collocamento e rapporto di lavoro) accanto a quello di competenza regionale (formazione professionale), postulavano una valutazione coordinata del fenomeno nel quadro di un indirizzo unitario. Del pari, il successivo eventuale accertamento dei risultati della formazione, in quanto finalizzato all'iscrizione nelle liste di collocamento per eventuali futuri impieghi, era demandato ad una Commissione di esperti anch'essa rappresentante di tutti gli specifici interessi in materia (statali, regionali e delle forze sociali). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 13 e 14, d.l. 6 luglio 1978 n. 351, conv. nella L. 4 agosto 1978 n. 479, impugnati dalla Regione Lombardia - nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonche` gli artt. 16-ter e quater della L.n. 285 del 1977 - in quanto, col demandare ad organi statali funzioni ulteriori rispetto a quelle ex art. 40 d.P.R. n. 616 del 1977, avrebbero invaso la sfera di competenze regionali in materia di "istruzione artigiana e professionale", come definita dagli artt. 35 e 36 d.P.R. cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte