Sentenza 190/1987 (ECLI:IT:COST:1987:190)
Massima numero 4306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Titolo
SENT. 190/87 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL ) - OCCUPAZIONE GIOVANILE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTI DI FORMAZIONE - GESTIONE E FINANZIAMENTO - NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 190/87 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL ) - OCCUPAZIONE GIOVANILE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTI DI FORMAZIONE - GESTIONE E FINANZIAMENTO - NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Il D.L. n. 726 del 1984 si inserisce in una fase normativa caratterizzata dall'esigenza di una formazione professionale piu` strettamente collegata alle dinamiche del mercato del lavoro, e nella quale la possibilita`, per imprese ed enti, di predisporre progetti di formazione e di procedere ad assunzioni nominative con "contratti di formazione e lavoro", rende nettamente prevalente la finalita` di realizzare occupazione giovanile, rispetto a quella meramente formativa. In tale quadro, mentre le Commissioni regionali per l'impiego (rappresentative dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali) assicurano il coordinamento tra le varie attivita`, interessi e competenze, nonche` l'esecuzione degli indirizzi unitari formulati dalla Commissione Centrale per l'impiego a livello nazionale, e` rimasta integra - seppure anch'essa orientata a finalita` occupazionali - la competenza delle Regioni a promuovere e a svolgere attivita` di formazione professionale in ambito aziendale. Ne` - con riguardo ai finanziamenti destinati all'attuazione dei progetti di formazione approvati - sussiste lesione dell'art. 119 Cost.: trattandosi, in definitiva, "di disporre dei fondi a carico del bilancio dello Stato e della Comunita` Europea con destinazione specifica e vincolata (formazione professionale e giovanile)". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - delle questioni di legittimita` costituzionale relative all'art. 3, commi secondo, terzo e quarto, agli artt. 3 e 4, ed all'intero art. 3, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, per asserita invasione delle competenze regionali in materia di "istruzione artigiana e professionale", o, nella Valle d'Aosta, di "istruzione tecnico-professionale").
Il D.L. n. 726 del 1984 si inserisce in una fase normativa caratterizzata dall'esigenza di una formazione professionale piu` strettamente collegata alle dinamiche del mercato del lavoro, e nella quale la possibilita`, per imprese ed enti, di predisporre progetti di formazione e di procedere ad assunzioni nominative con "contratti di formazione e lavoro", rende nettamente prevalente la finalita` di realizzare occupazione giovanile, rispetto a quella meramente formativa. In tale quadro, mentre le Commissioni regionali per l'impiego (rappresentative dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali) assicurano il coordinamento tra le varie attivita`, interessi e competenze, nonche` l'esecuzione degli indirizzi unitari formulati dalla Commissione Centrale per l'impiego a livello nazionale, e` rimasta integra - seppure anch'essa orientata a finalita` occupazionali - la competenza delle Regioni a promuovere e a svolgere attivita` di formazione professionale in ambito aziendale. Ne` - con riguardo ai finanziamenti destinati all'attuazione dei progetti di formazione approvati - sussiste lesione dell'art. 119 Cost.: trattandosi, in definitiva, "di disporre dei fondi a carico del bilancio dello Stato e della Comunita` Europea con destinazione specifica e vincolata (formazione professionale e giovanile)". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - delle questioni di legittimita` costituzionale relative all'art. 3, commi secondo, terzo e quarto, agli artt. 3 e 4, ed all'intero art. 3, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, per asserita invasione delle competenze regionali in materia di "istruzione artigiana e professionale", o, nella Valle d'Aosta, di "istruzione tecnico-professionale").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte