Sentenza 190/1987 (ECLI:IT:COST:1987:190)
Massima numero 4307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  21/05/1987;  Decisione del  21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4304  4305  4306


Titolo
SENT. 190/87 D. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OCCUPAZIONE GIOVANILE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - LIVELLO DI FORMAZIONE RAGGIUNTO DAI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLE COMPETENTI STRUTTURE REGIONALI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La soppressione - in sede di conversione del D.L. n. 726 del 1984 - della possibilita` che le Regioni accertino attraverso proprie strutture il livello di formazione professionale acquisito dai lavoratori, illegittimamente comprime il ruolo riservato all'autonomia regionale in tale materia. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - l'art. 3, comma ottavo, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, cosi` come convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

Altri parametri e norme interposte