Sentenza 193/1987 (ECLI:IT:COST:1987:193)
Massima numero 4315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 17/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4314
Titolo
SENT. 193/87 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 193/87 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - NEL CASO DI MINORI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La competenza a dichiarare la paternita` o la maternita` naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente e` stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, piu` particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione - ai sensi dell'art. 102 Cost. - che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni (cosi`, in specie, quelli dell'art. 273, secondo comma, cod. civ., con riguardo alla verifica della validita` del consenso del minore per promuovere o proseguire l'azione; dell'art. 277, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai provvedimenti concernenti l'istruzione e l'educazione o gli interessi patrimoniali del minore; dell'art. 11, ult. comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, con riguardo ad eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` con le procedure di adozione). Sicche` nel complesso di tali poteri trae giustificazione la diseguaglianza all'interno della stessa azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` naturale, diretta a giudici diversi a seconda che riguardi maggiorenni o minorenni; mentre non puo` porsi una diseguaglianza con riguardo ad altre azioni in materia di 'status' demandate al tribunale ordinario, in quanto il confronto coinvolge situazioni non omogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., dell'art. 38, primo comma, r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184.
La competenza a dichiarare la paternita` o la maternita` naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente e` stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, piu` particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione - ai sensi dell'art. 102 Cost. - che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni (cosi`, in specie, quelli dell'art. 273, secondo comma, cod. civ., con riguardo alla verifica della validita` del consenso del minore per promuovere o proseguire l'azione; dell'art. 277, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai provvedimenti concernenti l'istruzione e l'educazione o gli interessi patrimoniali del minore; dell'art. 11, ult. comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, con riguardo ad eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` con le procedure di adozione). Sicche` nel complesso di tali poteri trae giustificazione la diseguaglianza all'interno della stessa azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` naturale, diretta a giudici diversi a seconda che riguardi maggiorenni o minorenni; mentre non puo` porsi una diseguaglianza con riguardo ad altre azioni in materia di 'status' demandate al tribunale ordinario, in quanto il confronto coinvolge situazioni non omogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., dell'art. 38, primo comma, r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte