Sentenza 194/1987 (ECLI:IT:COST:1987:194)
Massima numero 4316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  21/05/1987;  Decisione del  21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 17/06/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 194/87. RADIOTELEVISIONE - SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - ACCESSO DI GRUPPI DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE - POTERI ATTRIBUITI ALLE COMPETENTI AUTORITA' - DETERMINAZIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ACCESSO ED EVENTUALI DECISIONI, SU RICORSO, DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' irrilevante - e come tale inammissibile - la questione posta con riguardo alla disciplina in generale dell'accesso al mezzo pubblico radiotelevisivo da parte di gruppi di rilevante interesse sociale, dacche`, nel giudizio a quo, veniva in discussione non gia` l'accesso, cui i gruppi ricorrenti erano gia` stati ammessi, bensi` la legittimita` di un successivo intervento degli organi parlamentari competenti, comportante il diniego della diffusione, a motivo dei loro contenuti, dei programmi di detti gruppi gia` registrati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 4, primo comma, secondo cpv. e 6 della l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 21, 43, 24 e 102 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte