Sentenza 195/1987 (ECLI:IT:COST:1987:195)
Massima numero 4317
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 17/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 195/87. REGIONE LOMBARDIA - ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - COMPONENTI - NOMINA - RITENUTA COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - DELIBERAZIONI DA PARTE DI QUESTA - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 195/87. REGIONE LOMBARDIA - ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - COMPONENTI - NOMINA - RITENUTA COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - DELIBERAZIONI DA PARTE DI QUESTA - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il potere di nomina di componenti di Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza appartiene allo Stato, ma, poiche` deriva allo Stato stesso dai relativi statuti e tavole di fondazione, - i quali si configurano come atti di autonomia privata - tale potere non ha potuto formare oggetto di trasferimento alle Regioni, unitamente alla materia di beneficenza pubblica, (contemplata nel d.P.R. n. 616 del 1977): infatti, l'art. 9 della L. n. 6972 del 1890, tuttora in vigore, per rendere giuridicamente rilevante nell'ordinamento il momento dell'autonomia, che si volle riconoscere alle IPAB, rinvia ai loro statuti, imponendo cosi` il rispetto della volonta` originaria dei fondatori. Una modifica della titolarita` del potere in questione non potrebbe avvenire che mediante la modifica di detti statuti e una diretta incidenza delle norme statali sulla struttura di tali istituzioni potrebbe conseguire soltanto ad opera di una legge organica che tenga nel debito conto le peculiarita` del settore. Vanno quindi dichiarati inammissibili in quanto - concernendo funzioni che per la loro natura (individuata in base alla fonte attributiva del potere) non potevano costituire oggetto di trasferimento - difettano dei relativi presupposti, i conflitti di attribuzione sollevati dalla regione Lombardia in relazione a provvedimenti di annullamento della Commissione statale di controllo adottati nei confronti di deliberazioni della giunta regionale, con le quali era stata disposta la nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, operanti nel territorio regionale.
- cfr. S.n. 173/1981.
Il potere di nomina di componenti di Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza appartiene allo Stato, ma, poiche` deriva allo Stato stesso dai relativi statuti e tavole di fondazione, - i quali si configurano come atti di autonomia privata - tale potere non ha potuto formare oggetto di trasferimento alle Regioni, unitamente alla materia di beneficenza pubblica, (contemplata nel d.P.R. n. 616 del 1977): infatti, l'art. 9 della L. n. 6972 del 1890, tuttora in vigore, per rendere giuridicamente rilevante nell'ordinamento il momento dell'autonomia, che si volle riconoscere alle IPAB, rinvia ai loro statuti, imponendo cosi` il rispetto della volonta` originaria dei fondatori. Una modifica della titolarita` del potere in questione non potrebbe avvenire che mediante la modifica di detti statuti e una diretta incidenza delle norme statali sulla struttura di tali istituzioni potrebbe conseguire soltanto ad opera di una legge organica che tenga nel debito conto le peculiarita` del settore. Vanno quindi dichiarati inammissibili in quanto - concernendo funzioni che per la loro natura (individuata in base alla fonte attributiva del potere) non potevano costituire oggetto di trasferimento - difettano dei relativi presupposti, i conflitti di attribuzione sollevati dalla regione Lombardia in relazione a provvedimenti di annullamento della Commissione statale di controllo adottati nei confronti di deliberazioni della giunta regionale, con le quali era stata disposta la nomina di alcuni componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, operanti nel territorio regionale.
- cfr. S.n. 173/1981.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/05/1978
n. 194
art. 9
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte