Sentenza 196/1987 (ECLI:IT:COST:1987:196)
Massima numero 4318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  21/05/1987;  Decisione del  21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 17/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4319


Titolo
SENT. 196/87 A. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza - rientrando negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente incapace, cui attribuisce facolta` di decidere - rimane estraneo alla procedura di riscontro delle situazioni di "serio pericolo" al cui verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario. Conseguentemente, l'impossibilita`, per il giudice, di sollevare obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari, rispettivamente, intervengono. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194). - v. S.n. 109/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte