Sentenza 196/1987 (ECLI:IT:COST:1987:196)
Massima numero 4319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 17/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4318
Titolo
SENT. 196/87 B. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 196/87 B. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE A DECIDERE - GIUDICE TUTELARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto - quelli presenti alla realta` interna dell'individuo, chiamato, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorche` intra volentes) - va composto tenendo conto dei contenuti di doverosita` inerenti al ministero di giudice e dell'inclinabile e primaria realizzazione dell' esigenza di giustizia; di guisa che l'equilibrio tra i convincimenti del magistrato e la norma obiettiva da applicare si realizza attraverso il "prudente apprezzamento" del giudicante, salva la possibile adozione, nei casi di particolare difficolta`, di adeguate misure organizzative internamente alla strutturazione giudiziaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non consentono al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza in relazione al potere di autorizzare la gestante minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). - v. S. nn. 117/1979; 1/1981; 57/1985.
Il potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto - quelli presenti alla realta` interna dell'individuo, chiamato, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorche` intra volentes) - va composto tenendo conto dei contenuti di doverosita` inerenti al ministero di giudice e dell'inclinabile e primaria realizzazione dell' esigenza di giustizia; di guisa che l'equilibrio tra i convincimenti del magistrato e la norma obiettiva da applicare si realizza attraverso il "prudente apprezzamento" del giudicante, salva la possibile adozione, nei casi di particolare difficolta`, di adeguate misure organizzative internamente alla strutturazione giudiziaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non consentono al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza in relazione al potere di autorizzare la gestante minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). - v. S. nn. 117/1979; 1/1981; 57/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte