Sentenza 197/1987 (ECLI:IT:COST:1987:197)
Massima numero 4320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 197/87. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRIMA DI DUE ANNI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA' PREVISTO - COMPUTO DI SERVIZI PRECEDENTI - TERMINI DI DECADENZA PER LA RELATIVA DOMANDA DI RISCATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 197/87. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PRIMA DI DUE ANNI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA' PREVISTO - COMPUTO DI SERVIZI PRECEDENTI - TERMINI DI DECADENZA PER LA RELATIVA DOMANDA DI RISCATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto di servizi pregressi e del diritto a pensione, non da` luogo a violazione del principio di eguaglianza - a fronte dell'imprescrittibilita` del diritto a pensione - la prevista decadenza del diritto a riscatto, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Neppure puo` instaurarsi raffronto, ex art. 3 Cost., per difetto di omogeneita` di situazioni, fra il regime di decadenza dal diritto al riscatto e l'intangibilita` del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu` gravi sanzioni disciplinari (l. n. 424/1966). Mentre, considerate la finalita` del limite (temporale) posto all'esercizio del diritto di riscatto, nonche` la congruita` del termine, non possono dirsi violati gli artt. 36 e 38, ove si consideri che l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo` essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio` sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita` dell'esercizio suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il quale, in caso di cessazione dal servizio del dipendente pubblico prima di due anni dal raggiungimento del limite di eta`, la domanda di riscatto di servizi e periodi valutabili a fini pensionistici deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione). - S. n. 203/1985.
Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto di servizi pregressi e del diritto a pensione, non da` luogo a violazione del principio di eguaglianza - a fronte dell'imprescrittibilita` del diritto a pensione - la prevista decadenza del diritto a riscatto, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Neppure puo` instaurarsi raffronto, ex art. 3 Cost., per difetto di omogeneita` di situazioni, fra il regime di decadenza dal diritto al riscatto e l'intangibilita` del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu` gravi sanzioni disciplinari (l. n. 424/1966). Mentre, considerate la finalita` del limite (temporale) posto all'esercizio del diritto di riscatto, nonche` la congruita` del termine, non possono dirsi violati gli artt. 36 e 38, ove si consideri che l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo` essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio` sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita` dell'esercizio suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il quale, in caso di cessazione dal servizio del dipendente pubblico prima di due anni dal raggiungimento del limite di eta`, la domanda di riscatto di servizi e periodi valutabili a fini pensionistici deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione). - S. n. 203/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte