Sentenza 33/2021 (ECLI:IT:COST:2021:33)
Massima numero 43633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  28/01/2021;  Decisione del  28/01/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43634  43635  43636


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Correttezza del parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere non vincolante del parere consultivo citato nell'ordinanza di rimessione - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente, pur richiamando il parere non vincolante reso dalla Corte EDU il 10 aprile 2019 - poi confluito in sue pronunce successive adottate in sede contenziosa - evoca correttamente, quale parametro interposto, l'art. 8 CEDU, sul quale si imperniano le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 6

legge  31/05/1995  n. 218  art. 64  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8