Sentenza 201/1987 (ECLI:IT:COST:1987:201)
Massima numero 4324
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Titolo
SENT. 201/87 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - DISCIPLINA INTRODOTTA CON ORDINANZE DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 201/87 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - DISCIPLINA INTRODOTTA CON ORDINANZE DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Allorquando, in riferimento a situazioni di urgenza e di necessita`, la legge attribuisca ad una autorita` - diversa da quelle investite, secondo la Costituzione, di poteri propri o delegati di normazione primaria - il potere eccezionale di derogare alle stesse norme primarie con disposizioni relative tanto a casi singoli quanto ad una generalita` di soggetti o a una serie di casi (possibili), tali disposizioni sono sottoposte al regime degli atti amministrativi, e, come tali, non possono costituire oggetto di giudizio di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` in via principale proposte dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., avverso le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 aprile 1986 n. 718 e 28 aprile 1986 n. 727, recanti misure straordinarie ed urgenti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi).
Allorquando, in riferimento a situazioni di urgenza e di necessita`, la legge attribuisca ad una autorita` - diversa da quelle investite, secondo la Costituzione, di poteri propri o delegati di normazione primaria - il potere eccezionale di derogare alle stesse norme primarie con disposizioni relative tanto a casi singoli quanto ad una generalita` di soggetti o a una serie di casi (possibili), tali disposizioni sono sottoposte al regime degli atti amministrativi, e, come tali, non possono costituire oggetto di giudizio di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` in via principale proposte dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., avverso le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 aprile 1986 n. 718 e 28 aprile 1986 n. 727, recanti misure straordinarie ed urgenti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte