Sentenza 201/1987 (ECLI:IT:COST:1987:201)
Massima numero 4326
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Titolo
SENT. 201/87 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - OBBLIGO, PER GLI ENTI ED IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE, DI NOTIFICARE ALLE PREFETTURE L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE - RISCONTRO DI IDONEITA' ED ATTIVITA' CONSEGUENZIALI - PREVISIONE DI SANZIONI - RICORSI DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRENTINO-ALTO ADIGE E LOMBARDIA - ACCOGLIMENTO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI RIVENDICATI - ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
SENT. 201/87 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - OBBLIGO, PER GLI ENTI ED IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE, DI NOTIFICARE ALLE PREFETTURE L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE - RISCONTRO DI IDONEITA' ED ATTIVITA' CONSEGUENZIALI - PREVISIONE DI SANZIONI - RICORSI DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRENTINO-ALTO ADIGE E LOMBARDIA - ACCOGLIMENTO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI RIVENDICATI - ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
Testo
In tema di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, gli artt. 2 e 3 dell'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718, del Ministro per il coordinamento della protezione ambientale,non introducono misure meramente derogatorie, correlate alle dimensioni spazio-temporali dell'evento straordinario assunto come legittimante, ma una nuova dettagliata normativa a tempo indefinito, invasiva della competenza regionale e provinciale in materia, quale disciplinata da norme costituzionali (artt. 117 e 118) e statutarie, nonche` dal d.P.R. n. 915 del 1982. (Non spettanza, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, del potere di porre l'obbligo agli enti e alle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di notificare alle prefetture competenti per territorio l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai fini del riscontro di idoneita` dei medesimi enti ed imprese; di prevedere tale riscontro e le attivita` conseguenziali, come il rilascio di un apposito contrassegno da apporre sul mezzo di trasporto e la comunicazione agli organi di polizia dell'elenco degli enti e delle imprese alle quali e` stato rilasciato il contrassegno per la vigilanza e i controlli relativi; nonche` di comminare le sanzioni del ritiro della patente, dell'attivazione del procedimento di revoca, dell'autorizzazione e del sequestro dell'automezzo e del materiale trasportato. Conseguente annullamento degli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718 cit.).
In tema di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, gli artt. 2 e 3 dell'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718, del Ministro per il coordinamento della protezione ambientale,non introducono misure meramente derogatorie, correlate alle dimensioni spazio-temporali dell'evento straordinario assunto come legittimante, ma una nuova dettagliata normativa a tempo indefinito, invasiva della competenza regionale e provinciale in materia, quale disciplinata da norme costituzionali (artt. 117 e 118) e statutarie, nonche` dal d.P.R. n. 915 del 1982. (Non spettanza, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, del potere di porre l'obbligo agli enti e alle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di notificare alle prefetture competenti per territorio l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai fini del riscontro di idoneita` dei medesimi enti ed imprese; di prevedere tale riscontro e le attivita` conseguenziali, come il rilascio di un apposito contrassegno da apporre sul mezzo di trasporto e la comunicazione agli organi di polizia dell'elenco degli enti e delle imprese alle quali e` stato rilasciato il contrassegno per la vigilanza e i controlli relativi; nonche` di comminare le sanzioni del ritiro della patente, dell'attivazione del procedimento di revoca, dell'autorizzazione e del sequestro dell'automezzo e del materiale trasportato. Conseguente annullamento degli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982
n. 915
art. 0