Sentenza 201/1987 (ECLI:IT:COST:1987:201)
Massima numero 4327
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Titolo
SENT. 201/87 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ATTIVITA' E COMUNICAZIONI FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL SETTORE - STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON UNA COSTITUENDA SOCIETA' DELL'IRI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI TECNICI - RICORSI DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRENTINO-ALTO ADIGE E LOMBARDIA - SPETTANZA ALLO STATO (E, PER ESSO, AL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE) DELLE COMPETENZE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 201/87 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - ATTIVITA' E COMUNICAZIONI FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL SETTORE - STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON UNA COSTITUENDA SOCIETA' DELL'IRI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI TECNICI - RICORSI DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRENTINO-ALTO ADIGE E LOMBARDIA - SPETTANZA ALLO STATO (E, PER ESSO, AL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE) DELLE COMPETENZE IN CONTESTAZIONE.
Testo
Le attivita` ed operazioni finalizzate all'acquisizione di conoscenze complete ed aggiornate circa lo stato e la funzionalita` degli impianti e servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti, non sono, di per se`, invasive di competenze regionali, ma, anzi, riferibili all'osservanza del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione; per altro verso, esse costituiscono strumento necessario di quella forma preventiva e cautelare di tutela ambientale e di protezione civile che si va affermando nel nostro ordinamento. (Spettanza al Ministro per il coordinamento della protezione civile del potere di disporre le attivita` e le comunicazioni di cui agli artt. 1, 4 e 5 dell'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718, nonche` la stipulazione con una costituenda societa` dell'IRI della convenzione e la richiesta alla medesima delle prestazioni attinenti alla valutazione dei rischi ambientali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, secondo quanto previsto dall'ordinanza 28 aprile 1986 n. 727). - v. S. n. 359/1985.
Le attivita` ed operazioni finalizzate all'acquisizione di conoscenze complete ed aggiornate circa lo stato e la funzionalita` degli impianti e servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti, non sono, di per se`, invasive di competenze regionali, ma, anzi, riferibili all'osservanza del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione; per altro verso, esse costituiscono strumento necessario di quella forma preventiva e cautelare di tutela ambientale e di protezione civile che si va affermando nel nostro ordinamento. (Spettanza al Ministro per il coordinamento della protezione civile del potere di disporre le attivita` e le comunicazioni di cui agli artt. 1, 4 e 5 dell'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718, nonche` la stipulazione con una costituenda societa` dell'IRI della convenzione e la richiesta alla medesima delle prestazioni attinenti alla valutazione dei rischi ambientali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, secondo quanto previsto dall'ordinanza 28 aprile 1986 n. 727). - v. S. n. 359/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte