Sentenza 202/1987 (ECLI:IT:COST:1987:202)
Massima numero 4328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 202/87. AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINATORI LEGALI - PATROCINIO LEGALE NELLE PRETURE - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEI NOTAI, LAUREATI IN GIURISPRUDENZA, E STUDENTI CHE ABBIANO SUPERATO DETERMINATI ESAMI DI CORSO DI TALE LAUREA - INGIUSTIFICATA ESENZIONE DALL'ESAME DI STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ne` la qualifica professionale di notaio ne` il titolo culturale della laurea in giurisprudenza o del superamento di determinati esami di tale corso di laurea possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneita` tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un equipollente adeguato (non ravvisabile neppure nel superamento del concorso notarile) sono in grado di garantire. Ne` in contrario rileva che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 92) notai e laureati in giurisprudenza possano tuttora essere nominati vice-pretori onorari: essendo quella del vice-pretore funzione a carattere onorario e non professionale, per di piu` attribuita a seguito di rigoroso vaglio di idoneita` da parte del C.S.M. e per durata limitata (salvo conferma) ad un triennio. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 6, lett. a), nonche` lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della l. 7 luglio 1901, n. 283, che consente il patrocinio legale dinanzi alle Preture (site e non site nei Comuni che sono sede di tribunale) oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Sono conseguenzialmente illegittime - e tali vanno dichiarate ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87 - le disposizioni che hanno successivamente tenute ferme le norme dell'art. 6, lett. a) e b), l. n. 283 del 1901 cit.: cioe` l'art. 15, ultima parte, del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316; l'art. 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920; l'art. 1 del regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1459: gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415. (La decisione - come precisato - non va riferita al patrocinio davanti agli uffici di conciliazione, art. 82, primo comma, cod.proc.civ.). - S. n. 127/1985

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte