Sentenza 203/1987 (ECLI:IT:COST:1987:203)
Massima numero 4329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4330


Titolo
SENT. 203/87 A. PROVINCIA DI TRENTO - ENTRATE PATRIMONIALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE - PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - PRETORE DEL LUOGO IN CUI L'INFRAZIONE E' STATA ACCERTATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per le Regioni e Province autonome deve escludersi una qualsiasi competenza legislativa in materia giurisdizionale ed altresi` la possibilita` di interferire con la normativa generale o speciale dello Stato nel disciplinare materie di rispettiva competenza, sia essa concorrente o esclusiva. E' altresi` preclusa alle stesse ogni possibilita` di riprodurre,nelle proprie leggi, norme legislative statali, in quanto cio` comporterebbe un'indebita novazione della fonte. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41 il quale, disciplinando il procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che l'opposizione stessa puo` essere proposta, entro un certo termine, con ricorso al Pretore del luogo in cui e` stata accertata l'infrazione. - cfr. S.nn. 4/1956, 12/1957, 81/1976, 72/1977, 128/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte