Sentenza 203/1987 (ECLI:IT:COST:1987:203)
Massima numero 4330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4329
Titolo
SENT. 203/87 B. PROVINCIA DI TRENTO - ENTRATE PATRIMONIALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE - PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 203/87 B. PROVINCIA DI TRENTO - ENTRATE PATRIMONIALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE - PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Rientra nella competenza legislativa regionale e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento, la disciplina dei requisiti e delle modalita` di emanazione delle ingiunzioni di pagamento (compresa la possibilita` che questa siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorita` giudiziaria) trattandosi di atti di natura non giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, comma secondo, L.prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, denunziato - in riferimento agli artt. 116 Cost. e da 8 a 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto prevede l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorita` giudiziaria, in difformita` dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, senza che lo Statuto stesso stabilisca competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali). - cfr. S.n. 72/1977.
Rientra nella competenza legislativa regionale e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento, la disciplina dei requisiti e delle modalita` di emanazione delle ingiunzioni di pagamento (compresa la possibilita` che questa siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorita` giudiziaria) trattandosi di atti di natura non giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, comma secondo, L.prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, denunziato - in riferimento agli artt. 116 Cost. e da 8 a 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto prevede l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorita` giudiziaria, in difformita` dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, senza che lo Statuto stesso stabilisca competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali). - cfr. S.n. 72/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
Altri parametri e norme interposte