Sentenza 203/1987 (ECLI:IT:COST:1987:203)
Massima numero 4330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Massime associate alla pronuncia:  4329


Titolo
SENT. 203/87 B. PROVINCIA DI TRENTO - ENTRATE PATRIMONIALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE - PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nella competenza legislativa regionale e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento, la disciplina dei requisiti e delle modalita` di emanazione delle ingiunzioni di pagamento (compresa la possibilita` che questa siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorita` giudiziaria) trattandosi di atti di natura non giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, comma secondo, L.prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, denunziato - in riferimento agli artt. 116 Cost. e da 8 a 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto prevede l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorita` giudiziaria, in difformita` dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, senza che lo Statuto stesso stabilisca competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali). - cfr. S.n. 72/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 12

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 15

Altri parametri e norme interposte