Sentenza 204/1987 (ECLI:IT:COST:1987:204)
Massima numero 4333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Titolo
SENT. 204/87 C. REGIONE PIEMONTE - FINANZE - TRIBUTI LOCALI - TASSE SU CONCESSIONI REGIONALI - CONCESSIONI RELATIVE A RISERVE DI CACCIA - TRIBUTO - MISURA - DETERMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 204/87 C. REGIONE PIEMONTE - FINANZE - TRIBUTI LOCALI - TASSE SU CONCESSIONI REGIONALI - CONCESSIONI RELATIVE A RISERVE DI CACCIA - TRIBUTO - MISURA - DETERMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La potesta` legislativa tributaria delle regioni a statuto ordinario deve esplicarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (art. 119 Cost.) e in particolare, in materia di tasse su concessioni regionali, nel rispetto dei limiti impositivi di cui alle Leggi n.281 del 1970 (art. 3) e 594 del 1979, anche per quanto concerne le tasse sulle riserve di caccia. Riguardo a queste ultime non puo` ritenersi in contrario che l'art. 24 della L.n. 968 del 1977 abbia attribuito alle Regioni una illimitata potesta` tributaria, poiche` tale norma conferma solo l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia, senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale. Pertanto, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla legislazione statale, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119 Cost.- nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro, la tassa di concessione per le riserve di caccia. - cfr. S.n. 271/1986.
La potesta` legislativa tributaria delle regioni a statuto ordinario deve esplicarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale (art. 119 Cost.) e in particolare, in materia di tasse su concessioni regionali, nel rispetto dei limiti impositivi di cui alle Leggi n.281 del 1970 (art. 3) e 594 del 1979, anche per quanto concerne le tasse sulle riserve di caccia. Riguardo a queste ultime non puo` ritenersi in contrario che l'art. 24 della L.n. 968 del 1977 abbia attribuito alle Regioni una illimitata potesta` tributaria, poiche` tale norma conferma solo l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia, senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale. Pertanto, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla legislazione statale, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119 Cost.- nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro, la tassa di concessione per le riserve di caccia. - cfr. S.n. 271/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte