Sentenza 207/1987 (ECLI:IT:COST:1987:207)
Massima numero 4337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Titolo
SENT. 207/87 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - REATI MILITARI - COMMESSI DA APPARTENENTI AL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO E SMILITARIZZAZIONE DEL CORPO - GIUDIZI PENDENTI DAVANTI AI TRIBUNALI MILITARI A CARICO DEL PERSONALE DEL DISCIOLTO CORPO - TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - PRETESA ISTITUZIONE 'A POSTERIORI' DEL GIUDICANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 207/87 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - REATI MILITARI - COMMESSI DA APPARTENENTI AL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO E SMILITARIZZAZIONE DEL CORPO - GIUDIZI PENDENTI DAVANTI AI TRIBUNALI MILITARI A CARICO DEL PERSONALE DEL DISCIOLTO CORPO - TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - PRETESA ISTITUZIONE 'A POSTERIORI' DEL GIUDICANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il disposto trasferimento all'autorita` giudiziaria ordinaria dei procedimenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di P.S., pendenti davanti ai tribunali militari, non sottrae detto personale al giudice naturale precostituito per legge, realizzando una istituzione 'a posteriori' del giudice che dovra` giudicare, poiche` - secondo quanto gia` affermato in altre occasioni - il principio costituzionale (ex art. 25, primo comma) e` rispettato - come nel caso all'esame - quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente, ossia quando lo spostamento di competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale in vista di una o determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, sollevate in riferimento all'art. 25, primo comma). - S. nn. 56/1967, 128/1969, 72/1976.
Il disposto trasferimento all'autorita` giudiziaria ordinaria dei procedimenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di P.S., pendenti davanti ai tribunali militari, non sottrae detto personale al giudice naturale precostituito per legge, realizzando una istituzione 'a posteriori' del giudice che dovra` giudicare, poiche` - secondo quanto gia` affermato in altre occasioni - il principio costituzionale (ex art. 25, primo comma) e` rispettato - come nel caso all'esame - quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente, ossia quando lo spostamento di competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale in vista di una o determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, sollevate in riferimento all'art. 25, primo comma). - S. nn. 56/1967, 128/1969, 72/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte