Sentenza 207/1987 (ECLI:IT:COST:1987:207)
Massima numero 4338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Titolo
SENT. 207/87 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - REATI MILITARI - COMMESSI DA APPARTENENTI ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO DEL CORPO DI P.S. - GIUDIZI PENDENTI - TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A PERSONE GIA' APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE (MILITARI CONSIDERATI TALI, DI FATTO O IN CONGEDO) SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 207/87 C. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - REATI MILITARI - COMMESSI DA APPARTENENTI ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - SUCCESSIVO SCIOGLIMENTO DEL CORPO DI P.S. - GIUDIZI PENDENTI - TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A PERSONE GIA' APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE (MILITARI CONSIDERATI TALI, DI FATTO O IN CONGEDO) SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'assoggettamento del personale del disciolto Corpo delle guardie di P.S. alla giurisdizione dell'autorita` giudiziaria ordinaria, anche in caso di giudizi pendenti, all'epoca del disposto scioglimento, davanti ai tribunali militari, non integra violazione del principio di eguaglianza in quanto la situazione di detto personale non e` omogenea - e percio` non comparabile - a quella di altri appartenenti alle Forze Armate, soggetti comunque alla giurisdizione militare ancorche`, posteriormente alla commissione del reato, sia dichiarata la nullita` dell'arruolamento o la loro incapacita`; mentre il differente trattamento, rispetto ai militari in congedo o gia` cessati dal servizio, si giustifica in ragione della diversita` dei fenomeni disciplinati trattandosi in un caso di perdita del precedente 'status' conseguente a nuova disciplina legislativa e, nell'altro, di cessazione dello 'status' per vicende fisiologicamente collegantesi alla vita dei singoli soggetti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).
L'assoggettamento del personale del disciolto Corpo delle guardie di P.S. alla giurisdizione dell'autorita` giudiziaria ordinaria, anche in caso di giudizi pendenti, all'epoca del disposto scioglimento, davanti ai tribunali militari, non integra violazione del principio di eguaglianza in quanto la situazione di detto personale non e` omogenea - e percio` non comparabile - a quella di altri appartenenti alle Forze Armate, soggetti comunque alla giurisdizione militare ancorche`, posteriormente alla commissione del reato, sia dichiarata la nullita` dell'arruolamento o la loro incapacita`; mentre il differente trattamento, rispetto ai militari in congedo o gia` cessati dal servizio, si giustifica in ragione della diversita` dei fenomeni disciplinati trattandosi in un caso di perdita del precedente 'status' conseguente a nuova disciplina legislativa e, nell'altro, di cessazione dello 'status' per vicende fisiologicamente collegantesi alla vita dei singoli soggetti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte