Sentenza 208/1987 (ECLI:IT:COST:1987:208)
Massima numero 4340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4339
Titolo
SENT. 208/87 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - SEMIDETENZIONE E LIBERTA' CONTROLLATA - APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI CONDANNATI IRREPERIBILI O NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - MODALITA' DI ESECUZIONE - GIUDICE COMPETENTE A DETERMINARLE - MANCATA PRECOSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 208/87 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - SEMIDETENZIONE E LIBERTA' CONTROLLATA - APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI CONDANNATI IRREPERIBILI O NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - MODALITA' DI ESECUZIONE - GIUDICE COMPETENTE A DETERMINARLE - MANCATA PRECOSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Premesso che la determinazione delle modalita` esecutive delle sanzioni sostitutive e` un momento della fase di esecuzione della sentenza di condanna la quale fa capo in ogni caso al "P.M. presso la Corte o il Tribunale che ha emesso il provvedimento" ovvero al Pretore che "fa eseguire i suoi provvedimenti" (art. 577 c.p.p.); e che a detto magistrato spetta trasmettere l'estratto della sentenza al giudice di sorveglianza del luogo di residenza del condannato per la scelta delle modalita` di esecuzione della pena, e` evidente che, nel caso di condannato non residente in Italia (o quivi comunque irreperibile), non si pone un problema attuale di individuazione del magistrato di sorveglianza, essendovi, allo stato, una statuizione non concretamente eseguibile - che il P.M. o il Pretore si limitera` a tenere in evidenza (entro il limite temporale della prescrizione) per porla in esecuzione quando si verifichino le condizioni favorevoli del rientro in Italia o del ritrovamento del condannato -. In detto momento venendo automaticamente individuato anche il giudice di sorveglianza competente, in relazione al luogo dell'effettiva residenza fissata dallo stesso condannato al suo rientro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., "nella parte in cui non precostituisce il magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalita` di esecuzione della liberta` controllata o della semidetenzione, quando il condannato non risiede nel territorio della Repubblica italiana".
Premesso che la determinazione delle modalita` esecutive delle sanzioni sostitutive e` un momento della fase di esecuzione della sentenza di condanna la quale fa capo in ogni caso al "P.M. presso la Corte o il Tribunale che ha emesso il provvedimento" ovvero al Pretore che "fa eseguire i suoi provvedimenti" (art. 577 c.p.p.); e che a detto magistrato spetta trasmettere l'estratto della sentenza al giudice di sorveglianza del luogo di residenza del condannato per la scelta delle modalita` di esecuzione della pena, e` evidente che, nel caso di condannato non residente in Italia (o quivi comunque irreperibile), non si pone un problema attuale di individuazione del magistrato di sorveglianza, essendovi, allo stato, una statuizione non concretamente eseguibile - che il P.M. o il Pretore si limitera` a tenere in evidenza (entro il limite temporale della prescrizione) per porla in esecuzione quando si verifichino le condizioni favorevoli del rientro in Italia o del ritrovamento del condannato -. In detto momento venendo automaticamente individuato anche il giudice di sorveglianza competente, in relazione al luogo dell'effettiva residenza fissata dallo stesso condannato al suo rientro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., "nella parte in cui non precostituisce il magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalita` di esecuzione della liberta` controllata o della semidetenzione, quando il condannato non risiede nel territorio della Repubblica italiana".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte