Sentenza 209/1987 (ECLI:IT:COST:1987:209)
Massima numero 4341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 209/87. CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI PER GLI ULTRAOTTANTENNI - ELIMINAZIONE - PRECEDENTI PENALI RISULTANTI ALIUNDE - OMESSO DIVIETO AI GIUDICI DI NON TENERNE CONTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 209/87. CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI PER GLI ULTRAOTTANTENNI - ELIMINAZIONE - PRECEDENTI PENALI RISULTANTI ALIUNDE - OMESSO DIVIETO AI GIUDICI DI NON TENERNE CONTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Attesa la riconosciuta natura amministrativa della disposizione, ispirata a scopi solo utilitaristici, che consente la eliminazione dal casellario giudiziario di iscrizioni concernenti gli ultraottantenni e permanendo sempre - nonostante l'eliminazione - gli effetti penali della condanna, una (eventuale) sua declaratoria di illegittimita` nel senso richiesto - ovvero con l'effetto di imporre ai giudici di non tener conto di precedenti penali degli ultraottantenni quando risultino 'aliunde' - la trasformerebbe in norma penale sostanziale statuente ex novo per gli imputati di tarda eta` un privilegio che mai il legislatore ha inteso concedere e che, in ipotesi, solo il legislatore potrebbe concedere. Ne`, comunque, una pronuncia meramente ablativa sarebbe necessaria al giudice a quo che puo` procedere indipendentemente dalla risoluzione della questione, nella specie, irrilevante. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 605, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Attesa la riconosciuta natura amministrativa della disposizione, ispirata a scopi solo utilitaristici, che consente la eliminazione dal casellario giudiziario di iscrizioni concernenti gli ultraottantenni e permanendo sempre - nonostante l'eliminazione - gli effetti penali della condanna, una (eventuale) sua declaratoria di illegittimita` nel senso richiesto - ovvero con l'effetto di imporre ai giudici di non tener conto di precedenti penali degli ultraottantenni quando risultino 'aliunde' - la trasformerebbe in norma penale sostanziale statuente ex novo per gli imputati di tarda eta` un privilegio che mai il legislatore ha inteso concedere e che, in ipotesi, solo il legislatore potrebbe concedere. Ne`, comunque, una pronuncia meramente ablativa sarebbe necessaria al giudice a quo che puo` procedere indipendentemente dalla risoluzione della questione, nella specie, irrilevante. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 605, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte