Sentenza 210/1987 (ECLI:IT:COST:1987:210)
Massima numero 4342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 01/07/1987
Titolo
SENT. 210/87 A. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - GESTIONE - POTERE DI DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - RICORSO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 210/87 A. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - GESTIONE - POTERE DI DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE - RICORSO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di impartire direttive agli enti autonomi o agli organismi di gestione dei parchi nazionali, non lede le competenze delle Province autonome, in quanto, per quel che concerne il Parco nazionale dello Stelvio, trattasi di direttive rivolte all'Amministrazione delle foreste demaniali del Bormio (che fa parte dell'organizzazione statale) e finalizzate a tutelare interessi unitari di livello nazionale - connessi ad obiettivi scientifici, educativi e di protezione ambientale - con i quali devono armonicamente coordinarsi gli interessi meramente locali appartenenti alla sfera provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 16, 21; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
La norma che attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di impartire direttive agli enti autonomi o agli organismi di gestione dei parchi nazionali, non lede le competenze delle Province autonome, in quanto, per quel che concerne il Parco nazionale dello Stelvio, trattasi di direttive rivolte all'Amministrazione delle foreste demaniali del Bormio (che fa parte dell'organizzazione statale) e finalizzate a tutelare interessi unitari di livello nazionale - connessi ad obiettivi scientifici, educativi e di protezione ambientale - con i quali devono armonicamente coordinarsi gli interessi meramente locali appartenenti alla sfera provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 16, 21; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte