Stato civile - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. d'intenzione - Possibilità di riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano - Preclusione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, per contrasto con l'ordine pubblico - Denunciata violazione dei diritti riconosciuti da norma CDFUE - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 CDFUE - del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente non ha motivato sulla riconducibilità della questione sollevata all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. (Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 279 del 2019 e n. 37 del 2019).
L'impossibilità di applicare le norme della CDFUE - a causa della non riconducibilità, ai sensi dell'art. 51 della Carta, della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea - non esclude che le norme della Carta possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020 e n. 272 del 2017).