Sentenza 210/1987 (ECLI:IT:COST:1987:210)
Massima numero 4344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 01/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4342  4343


Titolo
SENT. 210/87 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE - POTERI - DESIGNAZIONE DI UNA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'AMBIENTE E DENUNZIA DI DANNO AMBIENTALE - ATTRIBUZIONE ALLE SOLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE O INTERREGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione alle sole associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale dei poteri di presentare terne di candidati per la nomina a membri del Consiglio Nazionale per l'ambiente, di denunciare fatti produttivi di danno ambientale, di intervenire nei giudizi per il relativo risarcimento, e di promuovere i giudizi per l'annullamento degli atti illegittimi, non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto quest'ultima ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio, e la facolta` di denuncia e` conferita anche alla Provincia ed al singolo cittadino. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 10 Cost. in relazione all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 3  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte

trattato, accordo internazionale  05/09/1946  n. 0  art. 0