Sentenza 210/1987 (ECLI:IT:COST:1987:210)
Massima numero 4344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 01/07/1987
Titolo
SENT. 210/87 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE - POTERI - DESIGNAZIONE DI UNA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'AMBIENTE E DENUNZIA DI DANNO AMBIENTALE - ATTRIBUZIONE ALLE SOLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE O INTERREGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 210/87 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE - POTERI - DESIGNAZIONE DI UNA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'AMBIENTE E DENUNZIA DI DANNO AMBIENTALE - ATTRIBUZIONE ALLE SOLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE O INTERREGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuzione alle sole associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale dei poteri di presentare terne di candidati per la nomina a membri del Consiglio Nazionale per l'ambiente, di denunciare fatti produttivi di danno ambientale, di intervenire nei giudizi per il relativo risarcimento, e di promuovere i giudizi per l'annullamento degli atti illegittimi, non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto quest'ultima ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio, e la facolta` di denuncia e` conferita anche alla Provincia ed al singolo cittadino. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 10 Cost. in relazione all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946).
L'attribuzione alle sole associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o interregionale dei poteri di presentare terne di candidati per la nomina a membri del Consiglio Nazionale per l'ambiente, di denunciare fatti produttivi di danno ambientale, di intervenire nei giudizi per il relativo risarcimento, e di promuovere i giudizi per l'annullamento degli atti illegittimi, non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto quest'ultima ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio, e la facolta` di denuncia e` conferita anche alla Provincia ed al singolo cittadino. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 10 Cost. in relazione all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte
trattato, accordo internazionale 05/09/1946
n. 0
art. 0