Ordinanza 212/1987 (ECLI:IT:COST:1987:212)
Massima numero 4346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 01/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 212/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - TASSE INDEBITAMENTE RISCOSSE IN OCCASIONE DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI AL GATT - RIPETIBILITA' - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 212/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - TASSE INDEBITAMENTE RISCOSSE IN OCCASIONE DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI AL GATT - RIPETIBILITA' - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Spetta ai giudici rimettenti delibare se l'illegittimita` dei tributi all'importazione riscossi in violazione dell'accordo GATT e relativi a merci provenienti da Paesi extra-comunitari possa comunque farsi risalire ad un regolamento CEE: essendo - in ipotesi affermativa - direttamente applicabili dai medesimi giudici le prescrizioni comunitarie concernenti il rimborso di dazi non dovuti, e restando con cio` esclusa l'applicabilita` nei giudizi 'a quibus' delle norme nazionali oggetto dell'incidente di legittimita` costituzionale. (Restituzione degli atti per il riesame della rilevanza della questione di costituzionalita` sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. e relativa all'art. 19, commi primo e secondo, d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella L. 27 novembre 1982 n. 873, il quale subordina la ripetibilita` delle tasse indebitamente percette dalla p.a. in occasione dell'importazione di merci, alla prova documentale della mancata traslazione del tributo dall'importatore a carico di terzi). - v. S.nn. 113/1985, 177/1981 e 170/1984.
Spetta ai giudici rimettenti delibare se l'illegittimita` dei tributi all'importazione riscossi in violazione dell'accordo GATT e relativi a merci provenienti da Paesi extra-comunitari possa comunque farsi risalire ad un regolamento CEE: essendo - in ipotesi affermativa - direttamente applicabili dai medesimi giudici le prescrizioni comunitarie concernenti il rimborso di dazi non dovuti, e restando con cio` esclusa l'applicabilita` nei giudizi 'a quibus' delle norme nazionali oggetto dell'incidente di legittimita` costituzionale. (Restituzione degli atti per il riesame della rilevanza della questione di costituzionalita` sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. e relativa all'art. 19, commi primo e secondo, d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella L. 27 novembre 1982 n. 873, il quale subordina la ripetibilita` delle tasse indebitamente percette dalla p.a. in occasione dell'importazione di merci, alla prova documentale della mancata traslazione del tributo dall'importatore a carico di terzi). - v. S.nn. 113/1985, 177/1981 e 170/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte