Ordinanza 213/1987 (ECLI:IT:COST:1987:213)
Massima numero 4347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 28/05/1987; Pubblicazione in G. U. 01/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 213/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - TASSE INDEBITAMENTE RISCOSSE IN OCCASIONE DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI ADERENTI AL GATT - RIPETIBILITA' - CONDIZIONI - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA TRASLAZIONE DEL TRIBUTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Spetta al giudice rimettente delibare se l'illegittimita` dei tributi all'importazione riscossi in violazione dell'accordo GATT e relativi a merci provenienti da Pesi extra-comunitari possa comunque farsi risalire ad un regolamento CEE, giacche` solo in ipotesi affermativa acquisterebbero rilevanza le argomentazioni svolte dallo stesso giudice rimettente in ordine alla S. n. 113/1985, con cui e` stata dichiarata inammissibile questione identica a quella 'ex novo' prospettata. (Restituzione degli atti per il riesame della rilevanza della questione di costituzionalita` sollevata in riferimento all'art. 19 d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella L. 27 novembre 1982 n. 873, il quale subordina - per di piu` retroattivamente - la ripetibilita` delle tasse indebitamente percette dalla p.a. in occasione dell'importazione di merci,alla prova documentale della mancata traslazione del tributo dall'importatore a carico di terzi). - v. S.nn. 113/1985, 177/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte