Sentenza 214/1987 (ECLI:IT:COST:1987:214)
Massima numero 4348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 17/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 214/87. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - TASSE SU CONCESSIONI REGIONALI - TASSE PER RILASCIO E RINNOVO DI CONCESSIONI RIGUARDANTI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - DETERMINAZIONE - LIMITI IMPOSITIVI - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 214/87. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - TASSE SU CONCESSIONI REGIONALI - TASSE PER RILASCIO E RINNOVO DI CONCESSIONI RIGUARDANTI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - DETERMINAZIONE - LIMITI IMPOSITIVI - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
L'autonomia legislativa regionale in materia tributaria e` regolata dall'art. 119 Cost. e deve quindi esercitarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato: in particolare, relativamente alla misura delle tasse per il rilascio e il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie - assimilabili pienamente alle riserve di caccia - nel rispetto dei limiti massimi impositivi stabiliti dalle leggi 16 maggio 1970 n. 281 (art. 3) e 23 novembre 1979, n. 594, sulla cui vigenza non ha inciso la L.n. 968 del 1977, recante la nuova disciplina sulla caccia. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 119 Cost. - l'art. 1 della l.reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e del n. 16 del titolo secondo dell'allegata tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro, la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie. Va altresi` dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita` costituzionale del n. 17 del titolo secondo della tariffa allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie. - cfr. S.n. 271/1986.
L'autonomia legislativa regionale in materia tributaria e` regolata dall'art. 119 Cost. e deve quindi esercitarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato: in particolare, relativamente alla misura delle tasse per il rilascio e il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie - assimilabili pienamente alle riserve di caccia - nel rispetto dei limiti massimi impositivi stabiliti dalle leggi 16 maggio 1970 n. 281 (art. 3) e 23 novembre 1979, n. 594, sulla cui vigenza non ha inciso la L.n. 968 del 1977, recante la nuova disciplina sulla caccia. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 119 Cost. - l'art. 1 della l.reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 e del n. 16 del titolo secondo dell'allegata tabella, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro, la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie. Va altresi` dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita` costituzionale del n. 17 del titolo secondo della tariffa allegata alla l. reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60, nella parte in cui determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie. - cfr. S.n. 271/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte