Sentenza 216/1987 (ECLI:IT:COST:1987:216)
Massima numero 4350
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4351
Titolo
SENT. 216/87 A. REGIONE LOMBARDIA - AGRICOLTURA - OLIO D'OLIVA - AIUTI ALLA PRODUZIONE - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI CEE - REGIME - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE E UTILIZZAZIONE DI UFFICI REGIONALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE NONCHE' DI QUELLO DI AVVALERSI DI UFFICI REGIONALI.
SENT. 216/87 A. REGIONE LOMBARDIA - AGRICOLTURA - OLIO D'OLIVA - AIUTI ALLA PRODUZIONE - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI CEE - REGIME - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE E UTILIZZAZIONE DI UFFICI REGIONALI - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE NONCHE' DI QUELLO DI AVVALERSI DI UFFICI REGIONALI.
Testo
La materia degli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva - di cui al D. del Ministro Agricoltura e delle Foreste 2 gennaio 1985, emesso in attuazione di regolamenti comunitari - attiene certamente alla regolazione del mercato di tale prodotto, che viene realizzata mediate un intervento d'interesse nazionale volto ad applicare il regime in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda sia i soggetti, che i criteri di determinazione ed erogazione, che i controlli. La materia rientra - ai sensi dell'art. 71, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 1977 - nelle attribuzioni dello Stato, il quale, legittimamente, nello spirito di necessaria collaborazione tra tutti gli organi centrali e periferici, puo` avvalersi di uffici regionali per lo svolgimento di compiti istruttori e di liquidazione, nonche` demandare alle Regioni - ex art. 77 stesso d.P.R. n. 616 del 1977 - la costituzione di nuclei di accertamento, le cui spese di funzionamento facciano carico all'A.I.M.A.. Spetta quindi allo Stato, ai sensi del citato art. 71, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinare le modalita` di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva previsto dai regolamenti CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 ed avvalersi, per lo svolgimento dei relativi compiti, di uffici regionali. - cfr. S.n. 35/1972, 23/1957.
La materia degli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva - di cui al D. del Ministro Agricoltura e delle Foreste 2 gennaio 1985, emesso in attuazione di regolamenti comunitari - attiene certamente alla regolazione del mercato di tale prodotto, che viene realizzata mediate un intervento d'interesse nazionale volto ad applicare il regime in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda sia i soggetti, che i criteri di determinazione ed erogazione, che i controlli. La materia rientra - ai sensi dell'art. 71, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 1977 - nelle attribuzioni dello Stato, il quale, legittimamente, nello spirito di necessaria collaborazione tra tutti gli organi centrali e periferici, puo` avvalersi di uffici regionali per lo svolgimento di compiti istruttori e di liquidazione, nonche` demandare alle Regioni - ex art. 77 stesso d.P.R. n. 616 del 1977 - la costituzione di nuclei di accertamento, le cui spese di funzionamento facciano carico all'A.I.M.A.. Spetta quindi allo Stato, ai sensi del citato art. 71, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinare le modalita` di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva previsto dai regolamenti CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 e n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 ed avvalersi, per lo svolgimento dei relativi compiti, di uffici regionali. - cfr. S.n. 35/1972, 23/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 71 lett.b