Sentenza 216/1987 (ECLI:IT:COST:1987:216)
Massima numero 4351
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4350
Titolo
SENT. 216/87 B. REGIONE TOSCANA - LAVORO - FONDO SOCIALE EUROPEO - FINANZIAMENTI - AZIONI DI PORTATA NAZIONALE O PLURIREGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - PAGAMENTO DEL SALDO - PROCEDURA - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTO CEE - CERTIFICAZIONE DELL'ESATTEZZA DI FATTO E CONTABILE DELLE DOMANDE DI SALDO ED EFFETTUAZIONE PREVENTIVA DI CONTROLLI A CAMPIONE - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALLO STATO.
SENT. 216/87 B. REGIONE TOSCANA - LAVORO - FONDO SOCIALE EUROPEO - FINANZIAMENTI - AZIONI DI PORTATA NAZIONALE O PLURIREGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - PAGAMENTO DEL SALDO - PROCEDURA - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTO CEE - CERTIFICAZIONE DELL'ESATTEZZA DI FATTO E CONTABILE DELLE DOMANDE DI SALDO ED EFFETTUAZIONE PREVENTIVA DI CONTROLLI A CAMPIONE - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALLO STATO.
Testo
In attuazione di un regolamento comunitario, non lede le competenze della Regione la procedura prevista per la concessione di contributi da parte del Fondo Sociale Europeo, relativamente ad azioni di portata nazionale o pluriregionale per formazione professionale ed, in particolare, la verifica della regolarita` di fatto e contabile delle domande per il pagamento del saldo e l'effettuazione preventiva di controlli a campione riservati allo Stato. Infatti, nelle azioni di controllo del campione prescelto e` previsto che siano "associate" le Regioni interessate e a queste non e` precluso svolgere autonomi controlli, da far pervenire al Ministero, per azioni non facenti parte del campione - sempre nel rispetto delle esigenze di celerita` che giustificano l'adozione del metodo del campione -; del resto la presentazione diretta delle domande di saldo al Ministero, essendone questo competente all'inoltro agli organi comunitari, rappresenta l'eliminazione di un passaggio burocratico. Inoltre, l'aspetto realmente sostanziale della potesta` amministrativa, relativamente alla certificazione su dette domande, attiene piu` al controllo - di cui sono partecipi le Regioni - che non alla certificazione - mera conseguenza del primo -: nel caso di azioni pluriregionali, la responsabilita` nei confronti degli organi comunitari in ordine alla veridicita` di tale certificazione, dovendo questa essere unica, non potrebbe, infatti, che essere assunta dallo Stato. Spetta quindi allo Stato, in caso di azioni di formazione professionale di portata nazionale o pluriregionale, poste in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo,ai sensi del Regolamento CEE n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, eseguire controlli per campione rappresentativo congiuntamente alle regioni interessate e certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo del contributo concesso.
In attuazione di un regolamento comunitario, non lede le competenze della Regione la procedura prevista per la concessione di contributi da parte del Fondo Sociale Europeo, relativamente ad azioni di portata nazionale o pluriregionale per formazione professionale ed, in particolare, la verifica della regolarita` di fatto e contabile delle domande per il pagamento del saldo e l'effettuazione preventiva di controlli a campione riservati allo Stato. Infatti, nelle azioni di controllo del campione prescelto e` previsto che siano "associate" le Regioni interessate e a queste non e` precluso svolgere autonomi controlli, da far pervenire al Ministero, per azioni non facenti parte del campione - sempre nel rispetto delle esigenze di celerita` che giustificano l'adozione del metodo del campione -; del resto la presentazione diretta delle domande di saldo al Ministero, essendone questo competente all'inoltro agli organi comunitari, rappresenta l'eliminazione di un passaggio burocratico. Inoltre, l'aspetto realmente sostanziale della potesta` amministrativa, relativamente alla certificazione su dette domande, attiene piu` al controllo - di cui sono partecipi le Regioni - che non alla certificazione - mera conseguenza del primo -: nel caso di azioni pluriregionali, la responsabilita` nei confronti degli organi comunitari in ordine alla veridicita` di tale certificazione, dovendo questa essere unica, non potrebbe, infatti, che essere assunta dallo Stato. Spetta quindi allo Stato, in caso di azioni di formazione professionale di portata nazionale o pluriregionale, poste in essere da enti di diritto pubblico ed ammesse a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo,ai sensi del Regolamento CEE n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983, eseguire controlli per campione rappresentativo congiuntamente alle regioni interessate e certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo del contributo concesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte