Sentenza 217/1987 (ECLI:IT:COST:1987:217)
Massima numero 4352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  03/06/1987;  Decisione del  03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4353  4354  4355  4356


Titolo
SENT. 217/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - RICORSO GOVERNATIVO - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PROPOSTE - CORRISPONDENZA TRA I MOTIVI DEL RICORSO E QUELLI DEL RINVIO.

Testo
I motivi prospettati nel ricorso governativo, per l'impugnazione di leggi regionali, innanzi alla Corte costituzionale, devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame al Consiglio regionale; per cui, ove manchi una sostanziale corrispondenza tra motivi dedotti nel ricorso e motivi prospettati nel rinvio, le correlative censure di costituzionalita` devono ritenersi inammissibili. - S. nn. 8/1967, 147/1972, 123/1975, 132/1975, 221/1975, 212/1976, 107/1983, 72/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte