Sentenza 33/2021 (ECLI:IT:COST:2021:33)
Massima numero 43636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  28/01/2021;  Decisione del  28/01/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43633  43634  43635


Titolo
Stato civile - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. d'intenzione - Possibilità di riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano - Preclusione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, per contrasto con l'ordine pubblico - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità in materia di filiazione nonché di quelli sovranazionali di tutela della vita familiare del minore e della genitorialità - Inammissibilità delle questioni - Insufficiente tutela degli interessi del minore nell'attuale situazione - Necessità indifferibile che il legislatore, in prima battuta, adegui il diritto vigente.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo - del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 che, secondo l'interpretazione del diritto vivente, precludono, per contrasto con l'ordine pubblico, il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. "d'intenzione". L'interesse del minore deve essere bilanciato, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore. Al riguardo, il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDU è corrispondente all'insieme degli evocati principi della Costituzione italiana, i quali per un verso non ostano alla non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata; per l'altro, impongono che, in tali casi, sia comunque assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale. Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore. A tal fine, quest'ultimo - quale titolare di un significativo margine di manovra, a fronte di un ventaglio di opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica - deve farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione in casi particolari (c.d. "non legittimante"), prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020, n. 221 del 2019, n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 85 del 2013, n. 494 del 2002, n. 347 del 1998 e n. 11 del 1981).

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 6

legge  31/05/1995  n. 218  art. 64  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 2  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 3  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 7  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 8  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 9  

Convenzione sui diritti del fanciullo    n.   art. 18