Sentenza 217/1987 (ECLI:IT:COST:1987:217)
Massima numero 4354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Titolo
SENT. 217/87 C. REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE CALABRIA - REGIONE VENETO - PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E AL LIVELLO INFERIORE A QUELLO DI "ESPERTO" - INQUADRAMENTO NEI LIVELLI SUPERIORI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 217/87 C. REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE CALABRIA - REGIONE VENETO - PERSONALE DIPENDENTE - PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E AL LIVELLO INFERIORE A QUELLO DI "ESPERTO" - INQUADRAMENTO NEI LIVELLI SUPERIORI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non puo` negarsi al legislatore ampia discrezionalita` nello stabilire i criteri d'inquadramento (o di reinquadramento) dei dipendenti pubblici, non censurabile se non quando si assuma l'arbitrarieta` o la manifesta irragionevolezza della disciplina adottata rispetto ai fini del buon andamento e dell'imparzialita` degli uffici (ex art. 97 Cost.). Il meccanismo di reinquadramento, in livelli superiori, del personale regionale assunto a contratto (in Calabria) o collocato al livello immediatamente inferiore a quello di "esperto" (nel Veneto) suppone una valutazione congrua e razionale - da parte delle leggi che lo hanno disposto - dell'attivita` pregressa di detto personale: in un caso essendo previsto sulla base delle mansioni superiori effettivamente svolte presso la Regione, accertate secondo modalita` sufficientemente rigorose e, nell'altro, considerando una determinata anzianita` equipollente al possesso di una specializzazione professionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in via principale in riferimento all'art. 97 Cost. - della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984 e dell'art. 1 legge reg. Veneto 24 ottobre 1985 - 28 febbraio 1986). - S. nn. 123/1968, 10/1980, 81/1983, 277/1983 e 278/1983.
Non puo` negarsi al legislatore ampia discrezionalita` nello stabilire i criteri d'inquadramento (o di reinquadramento) dei dipendenti pubblici, non censurabile se non quando si assuma l'arbitrarieta` o la manifesta irragionevolezza della disciplina adottata rispetto ai fini del buon andamento e dell'imparzialita` degli uffici (ex art. 97 Cost.). Il meccanismo di reinquadramento, in livelli superiori, del personale regionale assunto a contratto (in Calabria) o collocato al livello immediatamente inferiore a quello di "esperto" (nel Veneto) suppone una valutazione congrua e razionale - da parte delle leggi che lo hanno disposto - dell'attivita` pregressa di detto personale: in un caso essendo previsto sulla base delle mansioni superiori effettivamente svolte presso la Regione, accertate secondo modalita` sufficientemente rigorose e, nell'altro, considerando una determinata anzianita` equipollente al possesso di una specializzazione professionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in via principale in riferimento all'art. 97 Cost. - della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984 e dell'art. 1 legge reg. Veneto 24 ottobre 1985 - 28 febbraio 1986). - S. nn. 123/1968, 10/1980, 81/1983, 277/1983 e 278/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte