Sentenza 217/1987 (ECLI:IT:COST:1987:217)
Massima numero 4356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Titolo
SENT. 217/87 E. REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE LIGURIA - REGIONE CALABRIA - REGIONE VENETO - PERSONALE DIPENDENTE - CRITERI DI INQUADRAMENTO - ACCESSO AI LIVELLI SUPERIORI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 217/87 E. REGIONI A STATUTO COMUNE - REGIONE LIGURIA - REGIONE CALABRIA - REGIONE VENETO - PERSONALE DIPENDENTE - CRITERI DI INQUADRAMENTO - ACCESSO AI LIVELLI SUPERIORI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
In difetto delle condizioni e delle garanzie prescritte dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. n. 93 del 1983) quanto ai soggetti stipulanti, alle procedure e ai contenuti degli accordi collettivi nazionali in essa previsti, non puo` riconoscersi agli accordi anteriori (alla sua vigenza) un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorche` rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere (ex art. 117 Cost.) resta del tutto integro, libero cioe` di seguire le proprie autonome valutazioni ed anche di discostarsi dal contenuto dell'accordo stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in via principale in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione agli artt. 3 e 10 l. 29 marzo 1983, n. 93 - della legge reg. Liguria 25 luglio - 26 settembre 1984, della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984, della legge reg. Veneto 24 ottobre 1985 - 28 febbraio 1986, denunziate in quanto, ponendosi in contrasto con gli accordi collettivi nazionali per il personale regionale, del 24 febbraio 1979 e del 29 aprile 1983, violerebbero il principio della disciplina in base ad accordi di cui alla l. n. 93/1983 relativamente ai criteri di inquadramento del personale regionale ai livelli superiori). - S. nn. 219/1984, 290/1984, 721/1985 sul principio contrattuale e sulla legge quadro sul pubblico impiego.
In difetto delle condizioni e delle garanzie prescritte dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. n. 93 del 1983) quanto ai soggetti stipulanti, alle procedure e ai contenuti degli accordi collettivi nazionali in essa previsti, non puo` riconoscersi agli accordi anteriori (alla sua vigenza) un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorche` rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere (ex art. 117 Cost.) resta del tutto integro, libero cioe` di seguire le proprie autonome valutazioni ed anche di discostarsi dal contenuto dell'accordo stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in via principale in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione agli artt. 3 e 10 l. 29 marzo 1983, n. 93 - della legge reg. Liguria 25 luglio - 26 settembre 1984, della legge reg. Calabria 10 luglio - 3 ottobre 1984, della legge reg. Veneto 24 ottobre 1985 - 28 febbraio 1986, denunziate in quanto, ponendosi in contrasto con gli accordi collettivi nazionali per il personale regionale, del 24 febbraio 1979 e del 29 aprile 1983, violerebbero il principio della disciplina in base ad accordi di cui alla l. n. 93/1983 relativamente ai criteri di inquadramento del personale regionale ai livelli superiori). - S. nn. 219/1984, 290/1984, 721/1985 sul principio contrattuale e sulla legge quadro sul pubblico impiego.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 3
legge 29/03/1983
n. 93
art. 10