Sentenza 218/1987 (ECLI:IT:COST:1987:218)
Massima numero 4357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  03/06/1987;  Decisione del  03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4358


Titolo
SENT. 218/87 A. ENERGIA NUCLEARE - IMPIEGO PACIFICO - MATERIALE RADIOATTIVO - TRASPORTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - TRATTAMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non e` ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalita` che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 29, secondo comma, l. 31 dicembre 1962, n. 1860, denunziato relativamente al trattamento penale, in esso previsto, del trasporto di materiale nucleare senza la prescritta autorizzazione ministeriale, per lesione delle indicazioni di cui alla legge di delegazione n. 871 del 13 luglio 1965). - S. nn. 178/1986 e 265/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte