Sentenza 218/1987 (ECLI:IT:COST:1987:218)
Massima numero 4358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  03/06/1987;  Decisione del  03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4357


Titolo
SENT. 218/87 B. ENERGIA NUCLEARE - IMPIEGO PACIFICO - MATERIALE RADIOATTIVO - TRASPORTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - TRATTAMENTO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'implicito mantenimento - nonostante le diverse indicazioni rinvenibili nella legge delega (n. 871 del 1965) - del piu` grave trattamento penale per il trasporto di materiale radioattivo privo di autorizzazione, quale risulta dalla (anteriore) legge (n. 1862 del 1962), e` del tutto giustificato e non rende viziato - per omissione o parziale inattuazione della delega legislativa - il decreto legislativo emanato in base ad essa (d.P.R. n. 1704 del 1965), in quanto tale atto non si pone in contrasto con i princi`pi ed i fini della legge di delega in materia di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dal momento che la protezione e`, anzi, assistita da sanzioni adeguate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 1, lett. c, della legge n. 871 del 1965). - S. n. 41/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  13/07/1965  n. 871  art. 1  lett.c