Sentenza 218/1987 (ECLI:IT:COST:1987:218)
Massima numero 4358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4357
Titolo
SENT. 218/87 B. ENERGIA NUCLEARE - IMPIEGO PACIFICO - MATERIALE RADIOATTIVO - TRASPORTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - TRATTAMENTO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 218/87 B. ENERGIA NUCLEARE - IMPIEGO PACIFICO - MATERIALE RADIOATTIVO - TRASPORTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - TRATTAMENTO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'implicito mantenimento - nonostante le diverse indicazioni rinvenibili nella legge delega (n. 871 del 1965) - del piu` grave trattamento penale per il trasporto di materiale radioattivo privo di autorizzazione, quale risulta dalla (anteriore) legge (n. 1862 del 1962), e` del tutto giustificato e non rende viziato - per omissione o parziale inattuazione della delega legislativa - il decreto legislativo emanato in base ad essa (d.P.R. n. 1704 del 1965), in quanto tale atto non si pone in contrasto con i princi`pi ed i fini della legge di delega in materia di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dal momento che la protezione e`, anzi, assistita da sanzioni adeguate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 1, lett. c, della legge n. 871 del 1965). - S. n. 41/1975.
L'implicito mantenimento - nonostante le diverse indicazioni rinvenibili nella legge delega (n. 871 del 1965) - del piu` grave trattamento penale per il trasporto di materiale radioattivo privo di autorizzazione, quale risulta dalla (anteriore) legge (n. 1862 del 1962), e` del tutto giustificato e non rende viziato - per omissione o parziale inattuazione della delega legislativa - il decreto legislativo emanato in base ad essa (d.P.R. n. 1704 del 1965), in quanto tale atto non si pone in contrasto con i princi`pi ed i fini della legge di delega in materia di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dal momento che la protezione e`, anzi, assistita da sanzioni adeguate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 1, lett. c, della legge n. 871 del 1965). - S. n. 41/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 13/07/1965
n. 871
art. 1 lett.c