Ordinanza 220/1987 (ECLI:IT:COST:1987:220)
Massima numero 4360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  03/06/1987;  Decisione del  03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 220/87. PENA - PENE DETENTIVE - LIMITE MINIMO - RECLUSIONE MILITARE - FISSAZIONE DI UN MINIMO (30 GG.) PIU' ELEVATO DI QUELLO (15 GG.) STABILITO PER LA RECLUSIONE COMUNE - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e` ravvisabile alcuna irrazionalita` nel fatto che, rispetto a pene detentive di natura diversa, il legislatore abbia ritenuto, nel suo discrezionale potere, di fissare per la reclusione militare un minimo lievemente superiore; ne` vi e` incongruenza alcuna a causa del principio di sostituibilita`, da cui, semmai, il cittadino alle armi puo` trarre vantaggio nel caso di sostituzione della reclusione militare con quella comune. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo comma, cod.pen.mil.pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte