Ordinanza 221/1987 (ECLI:IT:COST:1987:221)
Massima numero 4361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  03/06/1987;  Decisione del  03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 221/87. REATI MILITARI - IN GENERE - IGNORANZA DEI DOVERI MILITARI - INESCUSABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e` ammissibile, perche` irrilevante, la questione posta con riguardo alla disposizione che esclude, per il militare, la scusabilita` dell'ignoranza sui doveri inerenti al suo stato, rendendo irrilevante l'errore anche su legge diversa da quella penale, in quanto nei giudizi a quibus (nei quali la stessa autorita` rimettente da` atto che gli imputati erano "perfettamente consapevoli" di tali doveri) la norma impugnata non era suscettibile di venire in applicazione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 e 52, terzo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 52  co. 3

Altri parametri e norme interposte