Ordinanza 222/1987 (ECLI:IT:COST:1987:222)
Massima numero 4362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/06/1987;  Decisione del  03/06/1987
Deposito del 08/06/1987; Pubblicazione in G. U. 08/07/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 222/87. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (N. 392 DEL 1978) E CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE A TALE MOMENTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AL DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Attesa la non omogeneita` delle due categorie di rapporti locativi previsti dalla legge n. 392/1978 - ovvero iniziati dopo la sua entrata in vigore (e soggetti a disciplina definitiva) e in corso a tale momento (e soggetti a disciplina transitoria) - e` giustificato e non irrazionale il diverso trattamento disposto con riguardo al diniego di rinnovo alla prima scadenza concesso al locatore: limitato, per la prima categoria, alle ipotesi di cui all'art. 29 e non soggetto, invece, a limiti, per la seconda categoria, in relazione alla durata di tali contratti protratta autoritativamente dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 71, primo e secondo comma, 69, secondo e terzo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). - S. nn. 251/1983, 33/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte