Sentenza 223/1987 (ECLI:IT:COST:1987:223)
Massima numero 4363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 11/06/1987; Pubblicazione in G. U. 15/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4364
Titolo
SENT. 223/87 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE PENALE - STRALCIO DI ATTI VIZIATI DA NULLITA' O IRRILEVANTI A FINI PROBATORI - PARTECIPAZIONE DELLA DIFESA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 223/87 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE PENALE - STRALCIO DI ATTI VIZIATI DA NULLITA' O IRRILEVANTI A FINI PROBATORI - PARTECIPAZIONE DELLA DIFESA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, se l'ordinanza di rimessione ometta di motivarne la rilevanza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 226 quater cod. proc. pen., denunziato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la partecipazione della difesa alle operazioni, in esso previste, relative a stralcio di atti viziati da nullita` o irrilevanti a fini probatori).
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, se l'ordinanza di rimessione ometta di motivarne la rilevanza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 226 quater cod. proc. pen., denunziato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la partecipazione della difesa alle operazioni, in esso previste, relative a stralcio di atti viziati da nullita` o irrilevanti a fini probatori).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte