Sentenza 223/1987 (ECLI:IT:COST:1987:223)
Massima numero 4364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 11/06/1987; Pubblicazione in G. U. 15/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4363
Titolo
SENT. 223/87 B. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO AUTORIZZATIVO - ACQUISIZIONE NEL PROCESSO, NON CONNESSO, NEL QUALE LE INTERCETTAZIONI VENGONO UTILIZZATE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 223/87 B. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECRETO AUTORIZZATIVO - ACQUISIZIONE NEL PROCESSO, NON CONNESSO, NEL QUALE LE INTERCETTAZIONI VENGONO UTILIZZATE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Interpretata in senso conforme a Costituzione e secondo la 'ratio' derivante dall'intero sistema, la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 226 quater del cod. proc. pen., come non esclude, ma, al contrario, impone il deposito del decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche nel procedimento nel quale le intercettazioni vengono eseguite, rende altresi` obbligatorio tale deposito nel diverso procedimento (non connesso) nel quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate, per fini diversi da quelli per i quali furono consentite. Non ostandovi i divieti di cui agli artt. 144 bis, 165 bis e 307 cod. proc. pen., poiche` questi costituiscono "norme generali" la cui applicabilita` alla materia 'de qua' resta esclusa dalla norma "speciale" (art. 226 quater), il decreto in parola va, quindi, trasmesso all'autorita` competente per il "secondo" procedimento, con i processi verbali e le allegate intercettazioni, al fine di controllarne la legittimita` ed, eventualmente,escludere l'utilizzazione di intercettazioni illecite od illegittimamente assunte, ovvero fuori dai limiti imposti dallo stesso decreto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost. - del settimo comma dell'art. 226 quater cod. proc. pen.).
Interpretata in senso conforme a Costituzione e secondo la 'ratio' derivante dall'intero sistema, la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 226 quater del cod. proc. pen., come non esclude, ma, al contrario, impone il deposito del decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche nel procedimento nel quale le intercettazioni vengono eseguite, rende altresi` obbligatorio tale deposito nel diverso procedimento (non connesso) nel quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate, per fini diversi da quelli per i quali furono consentite. Non ostandovi i divieti di cui agli artt. 144 bis, 165 bis e 307 cod. proc. pen., poiche` questi costituiscono "norme generali" la cui applicabilita` alla materia 'de qua' resta esclusa dalla norma "speciale" (art. 226 quater), il decreto in parola va, quindi, trasmesso all'autorita` competente per il "secondo" procedimento, con i processi verbali e le allegate intercettazioni, al fine di controllarne la legittimita` ed, eventualmente,escludere l'utilizzazione di intercettazioni illecite od illegittimamente assunte, ovvero fuori dai limiti imposti dallo stesso decreto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost. - del settimo comma dell'art. 226 quater cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte