Sentenza 225/1987 (ECLI:IT:COST:1987:225)
Massima numero 4366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/06/1987; Decisione del
03/06/1987
Deposito del 11/06/1987; Pubblicazione in G. U. 15/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 225/87. REATI MILITARI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' - DIFESA LEGITTIMA - DIVERSA CONFIGURAZIONE RISPETTO ALLA ANALOGA SCRIMINANTE DELL'ORDINAMENTO PENALE COMUNE - APPLICABILITA' NON SUBORDINATA AL "PERICOLO" DI UN'OFFESA INGIUSTA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 225/87. REATI MILITARI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' - DIFESA LEGITTIMA - DIVERSA CONFIGURAZIONE RISPETTO ALLA ANALOGA SCRIMINANTE DELL'ORDINAMENTO PENALE COMUNE - APPLICABILITA' NON SUBORDINATA AL "PERICOLO" DI UN'OFFESA INGIUSTA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
In attesa che il legislatore provveda alla riforma del codice penale militare di pace, ben puo` il giudice di merito dare della norma dello stesso codice (art. 42) relativa alla difesa legittima, un'interpretazione adeguatrice al dettato costituzionale, tenendo conto che anche il codice penale militare richiama il concetto di "pericolo": esplicitamente per l'omicidio volontario tentato e il tentativo di offesa con le armi, implicitamente per le percosse e le lesioni attraverso la nozione propria dell'omicidio preterintenzionale; nonche` valutando, caso per caso, le situazioni in cui di fatto puo` manifestarsi l'effettivita` della violenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.).
In attesa che il legislatore provveda alla riforma del codice penale militare di pace, ben puo` il giudice di merito dare della norma dello stesso codice (art. 42) relativa alla difesa legittima, un'interpretazione adeguatrice al dettato costituzionale, tenendo conto che anche il codice penale militare richiama il concetto di "pericolo": esplicitamente per l'omicidio volontario tentato e il tentativo di offesa con le armi, implicitamente per le percosse e le lesioni attraverso la nozione propria dell'omicidio preterintenzionale; nonche` valutando, caso per caso, le situazioni in cui di fatto puo` manifestarsi l'effettivita` della violenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 cod. pen. mil. pace, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte