Sentenza 226/1987 (ECLI:IT:COST:1987:226)
Massima numero 4367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/06/1987; Decisione del
04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4368
Titolo
SENT. 226/87 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO SUL LAVORO - EVENTO DANNOSO DERIVANTE DA INFEZIONE MALARICA - TUTELA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 226/87 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO SUL LAVORO - EVENTO DANNOSO DERIVANTE DA INFEZIONE MALARICA - TUTELA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nella presentazione epidemiologica attuale, l'infezione malarica costituisce non piu` un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, ma un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto; conseguentemente, la sua esclusione dal sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e la previsione di forme di tutela limitate al solo caso di morte, configurano un regime giuridico privo, a partire dal secondo dopoguerra, di ragionevolezza, e lesivo - oltreche` dell'art. 38, comma secondo, Cost. - del diritto alla salute e del corrispondente inderogabile dovere di solidarieta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
Nella presentazione epidemiologica attuale, l'infezione malarica costituisce non piu` un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, ma un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto; conseguentemente, la sua esclusione dal sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e la previsione di forme di tutela limitate al solo caso di morte, configurano un regime giuridico privo, a partire dal secondo dopoguerra, di ragionevolezza, e lesivo - oltreche` dell'art. 38, comma secondo, Cost. - del diritto alla salute e del corrispondente inderogabile dovere di solidarieta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte