Sentenza 226/1987 (ECLI:IT:COST:1987:226)
Massima numero 4368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/06/1987; Decisione del
04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 24/06/1987
Massime associate alla pronuncia:
4367
Titolo
SENT. 226/87 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - INFEZIONE MALARICA - PREVISIONE DI FORME DI TUTELA PIU' LIMITATA RISPETTO AL REGIME GENERALE DI ASSICURAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 226/87 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - INFEZIONE MALARICA - PREVISIONE DI FORME DI TUTELA PIU' LIMITATA RISPETTO AL REGIME GENERALE DI ASSICURAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La normativa che - in materia di infezione malarica - prevede forme di tutela piu` limitate rispetto al generale regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha oggi alcuna ragionevolezza ed e` lesiva di parametri costituzionali. Pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - gli artt. 16, comma primo, L. 22 giugno 1933 n. 851; 329, comma primo, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265; e 2, comma secondo, parte seconda, r.d. 17 agosto 1935 n. 1765.
La normativa che - in materia di infezione malarica - prevede forme di tutela piu` limitate rispetto al generale regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha oggi alcuna ragionevolezza ed e` lesiva di parametri costituzionali. Pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - gli artt. 16, comma primo, L. 22 giugno 1933 n. 851; 329, comma primo, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265; e 2, comma secondo, parte seconda, r.d. 17 agosto 1935 n. 1765.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27