Sentenza 228/1987 (ECLI:IT:COST:1987:228)
Massima numero 4371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/06/1987; Decisione del
04/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 228/87. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - RENDITA - REVISIONE - TERMINE - ANNI DIECI, ANZICHE' QUINDICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 228/87. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - RENDITA - REVISIONE - TERMINE - ANNI DIECI, ANZICHE' QUINDICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di termini diversi per la revisione della rendita per invalidita` da infortunio sul lavoro e, rispettivamente, da malattia professionale, non costituisce il risultato di una scelta arbitraria o ingiustificata, ma ha riscontro in dati statistico-sanitari in base ai quali il legislatore ha stabilito in dieci e quindici anni dalla costituzione della rendita il periodo entro cui - secondo l'"id quod plerumque accidit" - si stabilizzano gli esiti invalidanti degli infortuni e, rispettivamente, delle malattie professionali. Pertanto, finche` le acquisizioni della osservazione scientifica in materia resteranno invariate, la suddetta diversita` temporale non sara` censurabile ne` sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento ne` sotto quello dell'incongrua attuazione legislativa dell'art. 38 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 83 e 137, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui stabilisce, per la domanda di revisione della rendita di invalidita` da infortunio, il termine di anni dieci anziche` quindici).
La previsione di termini diversi per la revisione della rendita per invalidita` da infortunio sul lavoro e, rispettivamente, da malattia professionale, non costituisce il risultato di una scelta arbitraria o ingiustificata, ma ha riscontro in dati statistico-sanitari in base ai quali il legislatore ha stabilito in dieci e quindici anni dalla costituzione della rendita il periodo entro cui - secondo l'"id quod plerumque accidit" - si stabilizzano gli esiti invalidanti degli infortuni e, rispettivamente, delle malattie professionali. Pertanto, finche` le acquisizioni della osservazione scientifica in materia resteranno invariate, la suddetta diversita` temporale non sara` censurabile ne` sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento ne` sotto quello dell'incongrua attuazione legislativa dell'art. 38 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 83 e 137, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui stabilisce, per la domanda di revisione della rendita di invalidita` da infortunio, il termine di anni dieci anziche` quindici).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte