Sentenza 230/1987 (ECLI:IT:COST:1987:230)
Massima numero 4373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
05/06/1987; Decisione del
05/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:
4374
Titolo
SENT. 230/87 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - INTERVENTO - PARTE NON INTERVENUTA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 230/87 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - INTERVENTO - PARTE NON INTERVENUTA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nei giudizi aventi ad oggetto questioni di legittimita` costituzionale puo` intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri e, se l'impugnazione abbia ad oggetto legge regionale, il Presidente della Giunta regionale; non e` ammesso, invece, l'intervento di alcuna altra parte che non sia gia` intervenuta nel giudizio di provenienza. (Nella specie e` stato giudicato inammissibile l'intervento della Associazione Magistrati della Corte dei conti, intervenuta nell'imminenza della pubblica udienza fissata al 3 giugno 1987).
Nei giudizi aventi ad oggetto questioni di legittimita` costituzionale puo` intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri e, se l'impugnazione abbia ad oggetto legge regionale, il Presidente della Giunta regionale; non e` ammesso, invece, l'intervento di alcuna altra parte che non sia gia` intervenuta nel giudizio di provenienza. (Nella specie e` stato giudicato inammissibile l'intervento della Associazione Magistrati della Corte dei conti, intervenuta nell'imminenza della pubblica udienza fissata al 3 giugno 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 4