Sentenza 34/2021 (ECLI:IT:COST:2021:34)
Massima numero 43585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
09/02/2021; Decisione del
09/02/2021
Deposito del 11/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Esclusione di intervento manipolativo, stante la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Esclusione di intervento manipolativo, stante la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, t.u. enti locali, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto entrambe le addizioni prospettate rispettano il requisito della presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate.
L'ammissibilità delle questioni proposte è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 243
co. 7
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 243
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte