Sentenza 230/1987 (ECLI:IT:COST:1987:230)
Massima numero 4374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  05/06/1987;  Decisione del  05/06/1987
Deposito del 17/06/1987; Pubblicazione in G. U. 22/07/1987
Massime associate alla pronuncia:  4373


Titolo
SENT. 230/87 B. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI - TUTELA DELLA RELATIVA INDIPENDENZA - ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI, PROMOZIONI, REVOCA E COLLOCAMENTO A RIPOSO - CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
In relazione alla pluralita` di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali, non alla Corte costituzionale, ma al Parlamento compete assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono pur dopo l'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile ('ex lege' n. 425/1984). (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 14, quarto e secondo comma, 15, secondo e terzo comma, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost.; dell'art. 8, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 100, terzo comma, 108, secondo comma; dell'art. 2, secondo comma, l. 21 marzo 1953, n. 161).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 100  co. 3

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte